Art. 5.
(Delega per il riassetto delle disposizioni tributarie statali).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti testi unici di riordino e revisione delle disposizioni legislative vigenti, sostanziali, processuali e procedimentali, in materia di tributi statali, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) uniformità della disciplina degli elementi essenziali dell'obbligazione fiscale e delle norme generali in materia di dichiarazioni, di accertamento, di riscossione e di applicazione delle sanzioni;

          b) semplificazione e chiarezza del linguaggio normativo utilizzato nella redazione dei testi unici;

          c) organicità e coerenza giuridica, logica e sistematica delle disposizioni raccolte in ciascun testo unico;

          d) adeguamento della normativa vigente alle previsioni della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

          e) adeguamento della normativa vigente al diritto comunitario primario e derivato, nonché alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee;

          f) previsione del divieto dell'applicazione analogica delle norme tributarie che stabiliscono il presupposto e il soggetto passivo dell'imposta, le esenzioni e le agevolazioni;

          g) semplificazione amministrativa degli adempimenti fiscali a carico del contribuente, ferma restando la normativa che consente di disciplinare gli adempimenti fiscali con regolamenti e atti amministrativi generali;

          h) applicazione all'organizzazione e all'attività dell'Amministrazione finanziaria del codice dell'amministrazione digitale,

 

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di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

          i) coordinamento con le disposizioni degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione;

          l) abrogazione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro efficacia o siano prive di contenuto normativo o siano comunque obsolete;

          m) espressa indicazione delle disposizioni abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei testi unici o nei differenti termini da questi stabiliti.